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Le procedure ad evidenza pubblica e la sfida della digitalizzazione dell’Amministrazione alla luce del Decreto Semplificazioni e del PNRR

  1. Le ICT al servizio della Pubblica Amministrazione: breve premessa generale 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ICT (Information and Comunication Technologies) hanno profondamente ridisegnato e trasformato la società contemporanea, giungendo ad occupare oggi – e sempre più in futuro – un ruolo centrale in ogni aspetto della quotidianità.

Dunque, appare chiaro come queste rappresentino dei potenti mezzi per innovare e rendere sempre più rapidi, efficienti ed efficaci i processi e le strutture organizzative, tanto pubbliche quanto private, con ingenti risparmi di risorse umane, temporali e finanche economiche.

Per meglio comprendere di cosa si stia parlando – solitamente – con il termine ICT si suole far riferimento a tutte le soluzioni tecnologiche, infrastrutturali, software e hardware mediante il quale è possibile raccogliere, conservare, trattare e trasmettere informazioni, testuali, visive o sonore.

Se ciò si attaglia al settore amministrativo, si può correttamente parlare di E-Government (o governo elettronico), intendendo così far riferimento, anzitutto, in senso ampio e onnicomprensivo, ad un’Amministrazione digitalizzata, ossia orientata a svolgere ed estrinsecare la sua funzione e il suo operato mediante le più recenti innovazioni tecnologiche.

Da questo si può ben ricavare come sia possibile – in ispecie sul versante degli appalti e più in generale dei contratti pubblici – rendere le fasi e i processi di approvvigionamento delle Amministrazioni sempre più rapidi, efficienti, funzionali e trasparenti, aprendo quanto più possibile al principio (di stampo eurounitario) di concorrenzialità, garantendo inoltre una corretta e ottimale allocazione delle risorse pubbliche disponibili.

Le più recenti tecnologie informatiche non solo permettono di assistere le Amministrazioni durante la fase dell’acquisto, dell’aggiudicazione e della stipula, bensì anche successivamente, nello svolgimento di tutti i successivi momenti, teleologicamente e funzionalmente collegati, quali ad esempio la creazione e gestione delle banche dati, in grado di rendere pubbliche e ben conoscibili le attività svolte, oltre alle procedure di fatturazione e pagamento.

  1. Un tentativo ambizioso di razionalizzazione sistemica: il Decreto Semplificazioni

Il c.d. D.L. Semplificazioni (Decreto- Legge 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021) reca la seguente dicitura identificativa “Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e si compone di un pacchetto normativo di sessantotto articoli, il cui scopo precipuo è quello di rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e del “centro”, fungendo da motore e spinta propulsiva per l’attuazione degli obiettivi del PNRR (ossia rendere l’Amministrazione sempre più efficace nel suo agire, veloce, rapida, efficiente, il tutto grazie all’utilizzo delle più recenti tecnologie informatiche).

In altre parole, con questo atto normativo ci si prefigge sì di potenziare quanto più la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, in particolare quella in capo al Governo centrale, al fine di assicurare la piena realizzazione dei progetti contenuti nel PNRR, istituendo – di fatto – una nuova governance che sia dotata di necessari poteri speciali, per gestire, in deroga alle normative sulle procedure ad evidenza pubblica, contratti pubblici, procedimenti amministrativi, dati pubblici e molto altro ancora.

Per poter fare tutto ciò, in una situazione emergenziale – non più solo sanitaria, bensì correlata alla necessità di gestire e raggiungere gli scopi del PNRR – appare evidente come le ordinarie procedure e principi giuridici debbano cedere il posto, in deroga – momentaneamente – a procedimenti e strutture gestionali che possano operare efficacemente e soprattutto celermente, assumendo decisioni alquanto complesse e nevralgiche per il futuro del Paese.

All’uopo, il più volte sopracitato Decreto Semplificazioni ha istituito una struttura amministrativa dotata di poteri e competenze eccezionali, al cui centro si collocano organi squisitamente tecnici (la c.d. Segreteria Tecnica) – e non politici – la cui scadenza risulta essere addirittura superiore a quella dell’esecutivo che li ha creati, protraendosi sino al termine ultimo in cui deve essere completato quanto previsto nel PNRR, ossia il 31 dicembre 2026.

Insomma, si può affermare come l’obiettivo generale del Decreto Semplificazioni sia quello di non ostacolare in alcun modo il raggiungimento concreto dei progetti del PNRR, ed è proprio in tale ottica “finalistica”, ove la sostanza deve prevalere sulla forma e sugli iter procedurali che trovano luogo e giustificazione le numerose e notevoli deroghe rispetto ad alcuni atti normativi “cardinali” del diritto amministrativo, quali la legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990), il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) e le recenti innovazioni apportate al c.d. CAD, il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005).

  1. Brevi riflessioni finali

Appare opportuno svolgere alcune sintetiche riflessioni su ciò che di positivo è contenuto nel Decreto Semplificazioni, ma anche, per converso, sulle questioni ancora aperte e irrisolte, e sull’attuale stato in cui si trova il complesso e graduale processo di digitalizzazione dell’Amministrazione.

Come si è potuto notare nel precedente paragrafo, gli interventi meritori e degni di nota sono molteplici, quali a titolo esemplificativo i già citati poteri sostitutivi esercitabili dallo Stato nei confronti degli enti territoriali inerti, non in grado di compiere i progetti contenuti nel Piano, nei tempi e nei modi ivi cogentemente previsti.

Tralasciando eventuali e futuri giudizi della Corte costituzionale in merito al contenuto, all’esercizio e alla legittimità di questi poteri, è chiaro come il messaggio lanciato e contenuto in tutto il Decreto sia chiaro, non si può in alcun modo perdere questa sfida, pena la sopravvivenza del Paese, e accumulare ritardi in questo momento sarebbe davvero un imperdonabile peccato mortale, le cui conseguenze sarebbero devastanti e perenni.

Ma è bene segnalare anche alcune potenziali criticità del provvedimento normativo in commento, specie per ciò che riguarda e concerne la tecnica redazionale e il linguaggio utilizzato, spesso poco chiaro, complesso e foriero di non poche incertezze sul piano giuridico.

Ciò però può essere facilmente spiegato dal contesto emergenziale in cui il Decreto ha visto la luce e si è dovuto inserire, anche se questo avrebbe potuto essere sfruttato come punto di svolta, specialmente culturale, per redigere testi normativi meno ossessivamente attenti solo al dettaglio, ricorrendo anche all’abrogazione di molti atti del tutto non necessari e obsoleti.

Seppur la direzione intrapresa sembra essere quella giusta – al di là di quanto poc’anzi evidenziato in merito allo stile – resta aperta però una questione di vitale importanza per la concretizzazione di ciò che è contenuto nel PNRR, ossia il destino, il ruolo e il futuro dell’attuale Codice degli appalti.

Infine, per ciò che riguarda il progressivo e graduale procedimento di digitalizzazione dell’Amministrazione, certamente anche sotto questo punto di vista – e grazie all’evento pandemico – gli interventi in questo senso sono stati molteplici e degni di nota e di menzione (basti pensare all’identità digitale, c.d. SPID o all’App Io ove si trova accesso a svariati servizi resi dall’Amministrazione), ma il percorso per il raggiungimento degli obiettivi imposti – non solo a livello europeo – ma dal progredire della società e dei suoi sottostanti bisogni, risulta essere ancora lungo e tortuoso.