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Il Sovrano tra emergenza ed eccezione

Carl Schmitt riconosceva come il “Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”, vale a dire quel particolare contesto storico-politico in cui è considerato lecito derogare allo Stato di diritto, ovvero alle libertà civili, in virtù di un diritto di autoconservazione dello Stato. Il pensiero smithiano torna utile in questi giorni nell’interpretazione di chi sia il vero sovrano politico. Ma è prima necessario interpretare cosa si intenda per eccezione. La situazione eccezionale è tale in quanto esogena al sistema esistente, ovvero quello costituzionale, e pertanto richiede l’adozione di misure altrettanto straordinarie per fronteggiare quegli eventi che rischiano di mettere in pericolo la tenuta dello Stato.

L’incidente di Weimar

L’esempio dell’applicazione dello stato di eccezione, a seguito di una situazione emergenziale e pertanto detto anche stato di emergenza, che ha fatto maggiormente scuola è l’articolo 48 della Costituzione della Repubblica di Weimar. Questo prevedeva la possibilità di concentrare poteri amplissimi nelle mani del Presidente del Reich, previa consultazione del Reichstag, in occasione di situazioni tumultuose che avrebbero compromesso, o turbato, la Repubblica. L’ultima applicazione dell’articolo 48 ha aperto le porte alla dittatura nazionalsocialista: il decreto promulgato dal Presidente del Reich von Hindenburg il 28 febbraio 1933, a seguito dell’incendio del Reichstag, permise ad Adolf Hitler di ordinare l’arresto dei parlamentari dissidenti e convocare nuove elezioni. La natura emergenziale e la necessità di prevedere sistemi in grado di garantire un forte controllo in caso di situazioni emergenziali è stata comunque preservata anche in alcune delle costituzioni approvate nel secondo Dopoguerra.

L’innovativo état d’urgence sanitaire di Macron

È il caso della Costituzione della V Repubblica francese del 1958 che riconosce ben tre diverse forme di stato di eccezione, tra le quali spicca l’état d’urgence. Quest’ultimo ha creato non poco dibattito nel territorio francese negli ultimi anni. Infatti, la legge istitutiva del 1955, tutt’oggi in vigore, prevede un tempo limite di 12 giorni, scaduti i quali il governo può richiedere una proroga all’Assemblea, la quale è chiamata a definire l’orizzonte temporale. Il 13 novembre 2015, a seguito degli attacchi terroristici, il presidente François Hollande ha dichiarato l’état d’urgence, per poi essere  prorogato per ben sei volte dall’Assemblea nazionale fino al 30 ottobre 2017, quando il nuovo presidente Emmanuel Macron ha promulgato la legge di fine dello stato d’urgenza. I numerosi poteri in fatto di limitazione di alcuni diritti concessi al governo, nonché ad alcune amministrazioni dipendenti dall’esecutivo, sono stati oggetto di critica per l’utilizzo così prolungato. Anche alla luce della recente esperienza, Macron ha adottato una via innovativa nel contrasto della diffusione del virus Covid19 in territorio transalpino. Il 23 marzo 2020, l’Assemblea Nazionale francese ha adottato una legge che autorizza il Presidente del consiglio a dichiarare l’état d’urgence sanitaire in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica. Il modello a cui questa legge si rifà è certamente la loi del 1955, ma permette all’esecutivo di agire in un quadro giuridicamente ben definito: in un contesto in cui si prevedevano numerose limitazioni alla circolazione e diritti personali in attuazione delle misure di quarantena. L’istituzionalizzazione dello stato di emergenza sanitario ha quindi permesso la rapida individuazione di una “catena di comando”, ovvero la definizione di compiti e responsabilità degli attori politici.

La vera necessità del Sovrano italiano

La Costituzione italiana, invece, non prevede alcun “sovrano che possa decidere sullo stato di eccezione”, o meglio, non viene riconosciuta alcuna forma emergenziale paragonabile all’istituto francese. Tuttavia, il 21 febbraio 2020, il Presidente del Consiglio ha dovuto ergersi a sovrano e decretare le prime forme di limitazione, inizialmente nelle regioni maggiormente colpite e successivamente nell’intero territorio nazionale. A scandire le fasi della pandemia sono stati i DPCM, decreti del Presidenti del Consiglio, atti di natura amministrativa adottati in virtù della situazione emergenziale, ma che hanno suscitato fortissime critiche da parte dell’accademia. Tra i maggiori detrattori della gestione dell’emergenza vi è Giorgio Agamben, filosofo da sempre critico dello stato d’eccezione. Secondo il pensatore romano si assisteva già ad un perdurare dello stato di eccezione dovuto da una  frequente adozione di decreti-legge che portava ad una progressiva erosione del tradizionale ruolo del Parlamento, essendo questo chiamato solamente alla conversione di questi atti. Nel pieno della pandemia, la critica di Agamben si è acuita criticando aspramente la scelta del DPCM quale strumento normativo, in quanto annulla il ruolo del Parlamento.

La questione principale risulta, quindi, essere la mancanza di uno strumento per affrontare al meglio le situazioni emergenziali. Se è vero che nella fase costituente della nostra Repubblica lo scotto dell’autoritarismo in epoca fascista era ancora vivo, è anche vero che nei settant’anni successivi il Paese ha dovuto fronteggiare situazioni eccezionali ed emergenziali di diversa natura, come calamità naturali e terrorismo. Il governo non ha mai avuto uno strumento pensato ad hoc per la gestione di queste situazioni emergenziali e nessun governo ha mai pensato di dotare la Costituzione di questa figura, si è quindi preferito l’esercizio del potere del Sovrano di turno. L’esercizio dello stato d’eccezione, benché non codificato, deve avere comunque un limite temporale definito nel tempo, in quanto la natura stessa dell’eccezionalità è limitata. La vera potenza del Sovrano si verificherà quindi nella normalizzazione dell’emergenza, vale dire nella gestione della turbolenza economica che si prospetta a seguito della stabilizzazione della pandemia, quando il criterio dell’emergenza verrà meno e anche il diritto riprenderà a respirare tempi di pace. Tutto ciò, nell’attesa che il nostro Paese si doti di uno strumento per affrontare efficacemente le situazioni emergenziali ed eccezionali che inevitabilmente si verificheranno in futuro, speriamo il meno prossimo possibile


Letture consigliate

Agamben, Giorgio. «Giorgio Agamben, L’invenzione di un’epidemia». Quodlibet. https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia (21 maggio 2020).


Cassese, Sabino. 2020. «Le ombre sui tempi (e i modi)». Corriere della Sera. https://www.corriere.it//20_maggio_13/dl-rilancio-ombre-tempi-modi-3e64f6fa-955d-11ea-b53d-888d5c72a186.shtml (21 maggio 2020).


Cecchini, Gian Luigi, e Giuseppe Liani. 2012. Il colpo di Stato media e diritto internazionale. Padova: Amon.


Morbidelli, Giuseppe, Lucio Pegoraro, Angelo Rinella, e Mauro Volpi. 2016. «Lo stato di crisi». In Diritto pubblico comparato, Torino: G. Giappichelli editore.


Ocone, Corrado. 2020. «Cosa c’è dietro il riposizionamento di Cassese? Il commento di Ocone». Formiche.net. https://formiche.net/2020/05/cosa-ce-dietro-riposizionamento-cassese-commento-ocone/ (21 maggio 2020).


Pellegrino, Gianfranco. 2020. «Lo stato di emergenza e lo stato di eccezione: una teoria liberale». Luiss Open. https://open.luiss.it/2020/04/11/lo-stato-di-emergenza-e-lo-stato-di-eccezione-una-teoria-liberale/ (21 maggio 2020).

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